Nullità del matrimonio a distanza di anni se ci sono vizi nel consenso

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un’anticipazione dal numero di novembre di Leasing Magazine intitolato “Sentenza di nullità nei matrimoni celebrati in Chiesa”. Si tratta di un approfondimento giuridico con l’Avv. Alessandra Baldini con studio in Viareggio, Viale Ugo Foscolo n.63. E’ iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Lucca e all’Albo dei Patrocinatori presso i Tribunali Ecclesiastici. Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa, ha conseguito altresì la Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Da molti anni esercita presso i Tribunali Ecclesiastici, competenti in tema di nullità del matrimonio.

Comunemente si ritiene, afferma l’avvocato Alessandra Baldini, che il processo instaurato per ottenere la sentenza di nullità di un matrimonio celebrato in Chiesa, sia impegnativo sotto il profilo economico e pressoché impossibile se sono trascorsi molti anni dalla sua celebrazione e se dal matrimonio i coniugi hanno avuto figli.

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In realtà, per quanto riguarda l’aspetto economico, sono stati stabiliti una serie di regole e parametri che rendono accessibile a tutti la possibilità di rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico.

Alessandra Baldini sottolinea che il lungo decorso del tempo e la presenza di figli rendono comunque possibile la sentenza di nullità del matrimonio. Fra i vizi del consenso che determinano la nullità del matrimonio vi è «l’incapacità a contrarre matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accertare reciprocamente».

Il difetto di discrezione riguarda il consenso matrimoniale, per il quale occorre che vi sia la volontà espressa da un uomo e da una donna, di donarsi mutuamente e definitivamente, allo scopo di vivere un’alleanza di amore fedele e fecondo. Poiché il consenso fa il matrimonio, esso è indispensabile ed insostituibile.

Per rendere valido il matrimonio, il consenso deve avere come oggetto il vero matrimonio ed essere un atto umano, cosciente e libero, non determinato da violenza o costrizione. La discrezione di giudizio può essere definita come quella misura di maturità che rende il soggetto libero e razionale, possessore di sé e dei propri atti, capace di donarsi e accettare l’altro in quanto tale, costituendo un’unione alla quale entrambi i coniugi hanno diritto.

La carenza della discrezione di giudizio, per invalidare il consenso matrimoniale, deve essere grave; la valutazione della gravità deve essere svolta prendendo come punto di riferimento i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente.

I diritti e i doveri matrimoniali essenziali a cui si deve fare riferimento sono: il bonum prolis, il diritto cioè di porre gli atti coniugali idonei per la trasmissione della vita, il diritto di accogliere ed educare i figli nell’ambito della comunità coniugale e della dottrina cristiana; il bonum fidei, il diritto di osservare la fedeltà in un rapporto unico ed esclusivo; il bonum sacramenti, l’impegno ad osservare l’indissolubilità del matrimonio, senza riservarsi il diritto di porre fine ad libitum; il bonum coniugum, il diritto di mutuo aiuto in ordine agli atti ed ai comportamenti in sé idonei e necessari al conseguimento dei fini essenziali del matrimonio; il consortium omnis vitae, il diritto di instaurare, conservare e ordinare l’intima comunità coniugale ai suoi fini oggettivi.

Da qui si evince che il consenso matrimoniale ha delle caratteristiche essenziali e, in mancanza di una di tali caratteristiche, esso si deve ritenere inesistente, viziato o difettoso. Il suddetto principio dottrinale serve di base per il fondamento giuridico della sentenza di nullità.

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