Ecco il comunicato del Comune di Siena sugli addebiti per i palii del 2024… Stmani i messi avevano fatto consegna agli interessati dei medesimi…
Con apposite ordinanze, firmate dall’assessore delegato alla giustizia paliesca del Comune di Siena Giuseppe Giordano, in data di oggi, venerdì 18 ottobre, sono stati formulati gli addebiti di contestazione per i Palii del 2024, su specifici comportamenti ritenuti contrari alle disposizioni contenute nel Regolamento per il Palio. Come da medesimo Regolamento, sono concessi adesso sette giorni per la produzione di memorie in propria difesa.
Per quanto riguarda il Palio del 2 luglio 2024 (la Carriera è stata poi corsa il 4 luglio per maltempo), esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere alla Nobile Contrada del Nicchio, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione di addebito, così come previsto dall’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada stessa ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Per essere il Vice Barbaresco della Nobile Contrada del Nicchio senza autorizzazione, durante il terzo giro della Prova Generale, entrato in pista davanti al Palco della Nobile Contrada del Nicchio per cercare di fermare il cavallo della sopra richiamata Contrada. Il predetto, come si evince dal filmato, risulta essere dotato di tesserino di riconoscimento di colore bianco posto sul fianco sinistro. Per la condotta di cui sopra si ravvisa a carico della Contrada la responsabilità ai sensi degli articoli 101, comma 2, e 97 del Regolamento, in violazione dell’articolo 9, comma 4, del Regolamento, configurandosi la stessa quale atto idoneo ad arrecare pregiudizio o danno al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione del Palio”. L’assessore delegato dispone di concedere, sempre alla Nobile Contrada del Nicchio, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione di addebito, così come previsto dall’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada stessa ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’aver l’Economo della Contrada, durante il Corteo Storico, posto in essere un comportamento irrispettoso nei confronti del Rotellino al momento dell’uscita della Comparsa della propria Contrada dalla Piazza, culminato poi in un colpo sul retro del Palco delle Comparse ove manifestava la propria rabbia. Per la condotta di cui sopra si ravvisa a carico della Contrada la responsabilità ai sensi degli articoli 101, comma 2, e 97 del Regolamento, in violazione dell’articolo 9, comma 4, del Regolamento, configurandosi la stessa quale atto idoneo ad arrecare pregiudizio o danno al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione del Palio”.
Per quanto riguarda il Palio del 16 agosto 2024 (Carriera poi rinviata al 17 agosto per maltempo), esaminate le relazioni dei Deputati della Festa e degli Ispettori della Pista e visionato il filmato ufficiale prodotto dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore delegato dispone di concedere alla Contrada Sovrana dell’Istrice, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica dell’atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’essere il proprio fantino, al momento dell’abbassamento del canape, partito con il cavallo dal primo posto anziché dal posto assegnatogli dall’ordine della mossa. Per la condotta sopra menzionata si evidenzia la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Regolamento per la violazione dell’articolo 64, comma 1, richiamato dall’articolo 87 del Regolamento”.
Esaminate le relazioni dei Deputati della Festa, degli Ispettori della Pista e del Mossiere, oltre ad aver visionato il filmato ufficiale prodotto dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore dispone di concedere alla Contrada della Lupa, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica dell’atto di contestazione di addebito, così come previsto dall’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuta responsabile delle violazioni scaturenti dalle seguenti condotte: “Per aver il proprio fantino in modo del tutto inusuale, durante il tondino, fermato repentinamente il proprio cavallo, così da ostacolare il cavallo della Contrada Sovrana dell’Istrice, impedendone il normale proseguimento lungo il percorso. La condotta del fantino della Contrada della Lupa costringeva il fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice a retrocedere; per aver il proprio fantino messo in atto nella parte bassa del canape continui tentativi di ostacolo nei confronti della rivale Contrada Sovrana dell’Istrice che, pertanto, aveva difficoltà a mantenere la propria posizione. Detti comportamenti sono stati attenzionati dal Mossiere, che ha sollecitato il fantino della Contrada della Lupa a creare lo spazio necessario per far rientrare in seconda posizione la Contrada Sovrana dell’Istrice uscita dallo schieramento. Per la condotta di cui al punto uno si rileva la responsabilità della Contrada ai sensi degli articoli 101, commi 1 e 2, e 97 del Regolamento. Per la condotta di cui al punto due si rileva la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2, del Regolamento per la violazione dell’articolo 64, comma 1, richiamato dall’articolo 87 del Regolamento”.
Esaminate le relazioni dei Deputati della Festa, degli Ispettori della Pista e del Mossiere, oltre ad aver visionato il filmato ufficiale prodotto dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore delegato dispone di concedere alla Nobile Contrada del Nicchio, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica dell’atto di contestazione di addebito, come previsto dell’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuta responsabile delle violazioni scaturenti dalle seguenti condotte: “Per aver il proprio fantino sporto volontariamente il gomito, durante una fase della mossa, verso il fantino della Contrada di Valdimontone inducendo, con una sollecitazione non consentita, la partenza improvvisa del cavallo assegnato in sorte alla Contrada di Valdimontone, il cui fantino cadeva sul tufo; per aver il proprio fantino, durante le fasi della mossa, svolto un’azione di continuo disturbo e schiacciamento verso il basso, sia nei confronti della Contrada rivale che di tutte le Contrade, creando una situazione di grande confusione, che ha compromesso la stabilità delle posizioni; comportamenti per i quali il Mossiere ha anche formulato un avvertimento e un richiamo ufficiale al fantino della Nobile Contrada del Nicchio. Per la condotta di cui al punto uno si ravvisa la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2, del Regolamento per violazione dell’articolo 67, comma 1, richiamato dall’articolo 87 del Regolamento. Per la condotta di cui al punto due si rileva la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2, del Regolamento per violazione dell’articolo 64, comma 1, richiamato dall’articolo 87 del Regolamento”.
Esaminate le relazioni dei Deputati della Festa e degli Ispettori della Pista e visionato il filmato ufficiale prodotto dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore delegato dispone di concedere alla Nobile Contrada dell’Oca, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica dell’atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’aver il proprio fantino al momento dell’abbassamento del canape effettuato uno spostamento con il cavallo dal quinto al terzo posto, e avendo da quest’ultimo effettuato la partenza. Per la condotta sopra menzionata si evidenzia la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Regolamento per la violazione dell’articolo 64, comma 1, richiamato dall’articolo 87 del Regolamento”.
Esaminata la relazione dei Deputati della Festa e visionato il filmato ufficiale prodotto dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore delegato dispone di concedere alla Contrada di Valdimontone, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica dell’atto di contestazione di addebito, così come previsto dall’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuta responsabile delle seguenti violazioni: “Per aver un proprio contradaiolo all’altezza dei canapi e in prossimità del verrocchio, subito dopo la caduta del fantino della propria Contrada, posto in essere la condotta di recarsi in pista senza autorizzazione, trattenendosi per un breve lasso temporale; per aver un fiduciario del Capitano all’altezza dei canapi e in prossimità del verrocchio, poco dopo la caduta del fantino della propria Contrada, posto in essere la condotta di portarsi in pista senza autorizzazione, trattenendosi per un breve periodo di tempo. Per le condotte di cui ai punti uno e due si ravvisa a carico della Contrada la responsabilità ai sensi degli articoli 101, comma 2, e 97 del Regolamento in violazione degli articoli 9, comma 4, e 41, ultimo comma, del Regolamento”.
Esaminate le relazioni dei Deputati della Festa e degli Ispettori della Pista e visionato il filmato ufficiale prodotto dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’essere, al momento dell’abbassamento del canape, partito con il cavallo dal primo posto anziché dal posto assegnatogli dall’ordine della mossa. Per la condotta di cui sopra si evidenzia la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento”.
Esaminate le relazioni dei Deputati della Festa, degli Ispettori della Pista e del Mossiere, oltre ad aver visionato il filmato ufficiale prodotto dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Federico Guglielmi detto Tamurè della Nobile Contrada del Nicchio, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica dell’atto di contestazione di addebito, come previsto dall’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile delle violazioni scaturenti dalle seguenti condotte: “Per aver sporto volontariamente il gomito, durante una fase della mossa, verso il fantino della Contrada di Valdimontone inducendo, con una sollecitazione non consentita, la partenza improvvisa del cavallo il cui fantino cadeva sul tufo; per aver, durante le fasi della mossa, svolto un’azione di continuo disturbo e schiacciamento verso il basso sia nei confronti della Contrada rivale che di tutte le Contrade, creando una situazione di grande confusione, che ha compromesso la stabilità delle posizioni; comportamenti per i quali il Mossiere ha anche formulato un avvertimento e un richiamo ufficiale nei suoi confronti. Per la condotta di cui al punto uno, si rileva la violazione dell’articolo 67, comma 1, del Regolamento. Per la condotta di cui al punto due, si ravvisa la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento”.
Esaminate le relazioni dei Deputati della Festa, degli Ispettori della Pista e del Mossiere, oltre ad aver visionato il filmato ufficiale prodotto dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Dino Pes detto Velluto la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla notifica dell’atto di contestazione di addebito, così come previsto dell’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile delle violazioni scaturenti dalle seguenti condotte: “Per aver in modo del tutto inusuale, durante il tondino, fermato repentinamente il proprio cavallo, così da ostacolare il cavallo della Contrada Sovrana dell’Istrice, impedendone il normale proseguimento lungo il percorso. La condotta del fantino della Contrada della Lupa costringeva il fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice a retrocedere; per aver messo in atto nella parte bassa del canape continui tentativi di ostacolo nei confronti della rivale Contrada Sovrana dell’Istrice che, pertanto, aveva difficoltà a mantenere la propria posizione. Detti comportamenti sono stati attenzionati dal Mossiere, che ha sollecitato il fantino della Contrada della Lupa a creare lo spazio necessario per far rientrare in seconda posizione la Contrada Sovrana dell’Istrice, uscita dallo schieramento. Per la condotta di cui al punto uno, si ravvisa l’azione del fantino, Dino Pes detto Velluto, di arrecare pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio, secondo quanto previsto dall’articolo 97 del Regolamento. Per la condotta di cui al punto due si rileva la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento”.
Esaminate le relazioni dei Deputati della Festa e degli Ispettori della Pista e visionato il filmato ufficiale prodotto dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Carlo Sanna detto Brigante, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa, entro sette giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Per aver al momento dell’abbassamento del canape effettuato uno spostamento con il cavallo dal quinto al terzo posto, e aver da quest’ultimo effettuato la partenza. Per la condotta di cui sopra si ravvisa la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento”.