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lunedì, Novembre 25, 2024

Locazione finanziaria: l’eterno dilemma della penale di risoluzione

Riceviamo e pubblichiamo un’anticipazione di Leasing Magazine a cura dell’Avv. Francesca Ferrario, Studio Legale Lupi&Associati, partner.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 124/2017, che ha tipizzato il contratto di locazione finanziaria, ha trovato conferma anche la legittimità della clausola penale contenuta nei contratti standard delle concedenti. In caso di risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni è, infatti, previsto che l’utilizzatore debba corrispondere, quale risarcimento, anche l’equivalente dei canoni a scadere attualizzati. Accanto all’obbligo di versare la penale è anche poi previsto l’obbligo di restituire il bene di proprietà della concedente, con l’intesa che, una volta ricollocato sul mercato, la concedente corrisponda all’utilizzatore il ricavato, dedotto l’eventuale credito ancora vantato nei suoi confronti. La possibilità che la concedente possa trarre un indebito vantaggio dal fatto di rientrare in possesso del bene e al contempo incassare tutto quello che avrebbe ricevuto se il contratto fosse andato a buon fine aveva in passato indotto la giurisprudenza a dubitare della legittimità della clausola penale, dubbi che oggi possono ritenersi definitivamente superati.

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I dilemmi sulla applicazione della clausola penale, però, per le concedenti sono tutt’altro che risolti. La legge sul leasing, infatti, all’art. 1, comma 138, afferma il diritto dell’utilizzatore sul ricavato della vendita del bene oggetto del contratto di leasing, stabilendo che la concedente debba corrispondere in favore del primo tale ricavato, dedotte le somme pari all’ammontare dei canoni scaduti, del capitale a scadere, del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale e degli ulteriori crediti maturati sino alla vendita. Da questo, certa giurisprudenza ha fatto implicitamente discendere la postergazione del diritto di credito della concedente, che resterebbe così subordinato all’avvenuta collocazione sul mercato del bene. Questa interpretazione causa, però, non pochi problemi all’atto pratico, soprattutto quando il contratto ha ad oggetto un bene mobile strumentale non registrato, come un macchinario, ad esempio.

Ci si chiede, infatti: cosa succeda se l’utilizzatore non restituisce il bene?

Ebbene, nonostante le previsioni contrattuali, oggi capita sempre più sovente che in giudizio la richiesta di pagamento della penale venga rigettata con la motivazione che la concedente non ha fornito la prova dell’impossibilità di ottenere la restituzione dei propri beni e quindi di non aver potuto procedere alla vendita degli stessi. Senza considerare, però, che,

purtroppo, l’iter per poter arrivare a dimostrare quanto preteso dai giudici è lungo e dispendioso. Questa interpretazione, oltre a essere discutibile perché la norma non afferma espressamente che il pagamento della penale sia subordinato alla riallocazione del bene, finisce col comprimere ingiustamente i diritti della concedente, in favore dell’utilizzatore moroso. Il problema è che il meccanismo della postergazione della penale alla riallocazione del bene può funzionare solo se l’utilizzatore restituisce il bene. Questo principio è stato chiarito dalla Cassazione, secondo la quale la restituzione del bene è il presupposto affinché l’utilizzatore possa esercitare il proprio diritto sul ricavato della vendita, non il presupposto per l’esigibilità della penale: “Evidenti ragioni di logica e un’interpretazione della nuova disciplina ispirata ai principi di buona fede e correttezza impediscono un’applicazione della normativa che consenta all’utilizzatore di beneficiare dei propri inadempimenti per bloccare il tutto e impedire alla concedente l’incasso dei canoni scaduti, di quelli a scadere e delle restanti somme che le spettano. La restituzione del bene è invece il presupposto per l’esercizio dei diritti da parte dell’utilizzatore; ove questa non sia avvenuta, non si può in alcun modo ostacolare il diritto della concedente al pagamento della penale contrattuale” (sent. n. 22731/2019). Si spera quindi che anche in sede di merito si diffonda un’interpretazione più consona ai principi di buona fede e correttezza.

Avv. Francesca Ferrario, Studio Legale Lupi&Associati, partner

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